martedì 31 marzo 2015

CODICE STRADALE

Incidenti, soccorso, stato fisico del conducente

Qui trovi le lezioni di teoria riguardanti la responsabilità e comportamento negli incidenti, primo soccorso e stato fisico del conducente fatti a scuola guida. Teoria utilizzabile per la patente e il patentino.
Responsabilità civile
Circolando con un veicolo potremmo essere assoggettati a delle responsabilità in conseguenza del nostro comportamento di guida. Queste possono essere di 3 tipi: civile, penale e amministrativa. La responsabilità civile consiste nell'obbligo di risarcire i danni causati alle persone, alle cose e agli animali, quindi obbliga il responsabile, o chi per lui cioè l'impresa assicuratrice, al risarcimento, con pagamento in denaro, del danno causato al danneggiato; grava sul conducente e sul proprietario del veicolo. Non grava invece sul proprietario se dimostra che il veicolo è stato usato contro la sua volontà, ad esempio: il furto; è indipendente dalle altre due responsabilità ricordando quindi quella penale e quella amministrativa.
In un incidente chi è civilmente obbligato a risarcire i danni
Può accordarsi con il danneggiato circa l'entità del risarcimento, infatti, può decidere di pagare direttamente, senza far intervenire l'impresa assicuratrice, in questo caso è conveniente avvalersi di un consulente di infortunistica stradale per quantificare l'esatto importo del danno causato; non è tenuto a chiedere l'intervento degli organi di polizia se non vi sono danni alle persone; può far riparare il proprio veicolo. Non è soggetto comunque al pagamento di una sanzione amministrativa . Si è soggetti a sanzioni amministrative quando vengono infrante regole del codice della strada; non si libera da ogni forma di responsabilità penale pagando l'ammontare del danno perchè in questo caso libera solo dalla responsabilità civile.
Responsabilità penale
Consiste nell'obbligo di rispondere del proprio comportamento. Sorge ogni volta che si violi il codice penale e alcuni articoli del codice della strada, qualora si provochi la morte per delitto di una persona o il grave ferimento e grava solo sul conducente del veicolo, cioè su colui che ha commesso il fatto e non sul proprietario. La responsabilità penale non ha niente in comune con la civile o amministrativa; le tre forme sono indipendenti l'una dalle altre. La responsabilità penale non si estingue quando si risarciscono i danni oppure quando interviene l'impresa assicuratrice pagando adeguatamente.
Responsabilità penale e civile
Se, in un incidente , abbiamo tutte e due le responsabilità (penale e civile), siamo soggetti alle pene previste dal codice penale e tenuti al risarcimento del danno, inoltre siamo soggetti all'arresto preventivo in caso di fuga e omissione di soccorso. Essendo responsabili penalmente e civilmente di un incidente, si può incorrere nella revisione, sospensione o revoca della patente; E' però errato affermare che necessariamente si viene assoggettati a questi provvedimenti. Il fatto di essere responsabili deriva da una nostra violazione non solo del codice penale ma probabilmente anche del codice della strada; in questo caso, saremo assoggettati anche alle sanzioni previste dal codice della strada.
In caso di incidente stradale il conducente deve:
Rilevare tutti gli elementi utili per la ricostruzione delle modalità dell'incidente (il luogo, la data, i danni, ecc.), evitando che vengano modificate le tracce; chiamare la polizia ed il soccorso medico se vi sono feriti gravi; annotare le generalità dell'altro conducente e gli estremi di patente, veicolo e assicurazione. Per la comunicazione alla propria impresa assicuratrice è consigliabile avvalersi del modulo di constatazione amichevole. La corretta compilazione del modulo, firmato da entrambi i conducenti, ha lo scopo di accelerare il risarcimento dei danni da parte delle compagnie assicuratrici e consente di evitare l'individuazione dei testimoni. 

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